Art. 14.

      1. Le amministrazioni centrali competenti elaborano piani di coordinamento e di sviluppo dei consultori familiari, uniformandosi ai princìpi della legge 29 luglio 1975, n. 405, con particolare riguardo alla funzione preventiva ed educativa dei consultori e alle peculiari esigenze locali.
      2. I piani di cui al comma 1 vengono attuati dagli enti locali, i quali provvedono altresì a mettere a diposizione delle famiglie luoghi per lo svolgimento di incontri e attività ricreative che favoriscano l'integrazione interfamiliare.